Scuola&Sindacato.Vigilanza alunni: quando il Docente è responsabile? Irene Caporaletti, segreteria regionale UIL

Scuola&Sindacato.Vigilanza alunni: quando il Docente è responsabile? Irene Caporaletti, segreteria regionale UIL

(wn24)-Redazione – Da sempre è un argomento “spinoso” che spesso divide il mondo della scuola, in particolare quello dei Docenti, sempre più nel mirino dei Dirigenti, in caso di contenzioso. Parliamo della vigilanza degli alunni prima, durante e dopo le lezioni suscita molto confusione e incertezze di interpretazione della normativa vigente.

Per “dipanare” tutte le matasse, registriamo l’intervento della UIL scuola regionale con una lunga intervista a Irene Caporaletti, nuova responsabile regionale del Sindacato scuola.”In primis, occorre precisare che l’art. 25 del D.lgs n.165/2001 impone al dirigente scolastico obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici, con conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo o non abbia provveduto, come previsto, art. 10 -lett.a)- del D.Lgs.297/94 , a far redigere e approvare il regolamento comportamentale dal Consiglio d’Istituto, a norma dell’art. 40 del D. L.vo n. 297/94, nel quale regolamentare anche l’ordinato deflusso degli alunni in uscita dalla scuola. 
 
Tuttavia- aggiunge Caporaletti-, ove non sia stato adottato detto Regolamento, trova applicazione, in materia, l’art. 17 della C.M. n. 105 del 16-4-1975, il quale, tra l’altro, sancisce che “…l’uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal primo) e con la vigilanza del personale docente di turno”.
 
Per quanto riguarda la responsabilità dei docenti, occorre precisare che essi sono responsabili della vigilanza sugli alunni limitatamente all’arco di tempo durante il quale i docenti sono tenuti agli obblighi di servizio, ovvero durante l’orario di svolgimento delle lezioni (art. 28 CCNL/2007); inoltre, l’art. 29, comma 5, del medesimo CCNL scuola afferma: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”E’ evidente che tale vigilanza e la relativa responsabilità prevista dall’art. 2048 del c.c., non possono che essere limitate nei tempi e negli spazi cui gli alunni sono affidati all’Amministrazione scolastica e, per essa, ai singoli docenti. 
 
Al difuori dei predetti spazi scolastici e nei tempi extra scolatici cui gli alunni non sono affidati alla vigilanza dei docenti, fatta salva l’assistenza dovuta agli stessi durante l’uscita, i docenti medesimi non rispondono della “culpa in vigilando”. Occorre sottolineare, inoltre, che la responsabilità dei docenti nell’esercizio della vigilanza sugli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell’art. 574 del D. L.vo 16/4/1994, n. 297.

Fin qui, le norme. Ora facciamo degli esempi pratici di buon comportamento.

CAMBIO D’ORA E RICREAZIONE

Nel caso del cambio dell’ora, può capitare che il collega dell’ora successiva è in ritardo; in tali casi il docente in servizio nella classe ha l’obbligo di non lasciare la classe incustodita nella sola ipotesi in cui non ha lezione in altra classe nell’ora successiva. Se invece egli ha subito lezione, deve recarsi nell’altra classe per evitare che gli alunni di quest’ultima si trovino, al loro volta, senza vigilanza. In quest’ultimo caso la classe priva d’insegnante può essere vigilata temporaneamente da un Collaboratore scolastico.

Durante la ricreazione l’obbligo di vigilanza ricade sul docente in servizio nell’ora in cui ricadono i minuti di “intervallo”; se il docente è momentaneamente assente, a ciò provvede il collaboratore scolastico. Resta inteso che tali situazioni devono essere disciplinate, in ossequio al Regolamento d’Istituto, da apposita disposizione del dirigente scolastico. A riguardo è utile richiamare l’attenzione sulla sentenza della Corte dei Conti n. 86/92 la quale sancisce: “sarà compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell’insegnante”.

USCITA ALUNNI: FIN DOVE ARRIVA LA RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE?

Il docente dell’ultima ora ha l’obbligo di accompagnare all’uscita della scuola gli alunni e di verificare che siano presenti i genitori per l’affidamento a loro. I docenti, non sono obbligati a vigilare sugli alunni quando questi hanno superato l’ingresso della scuola, tuttavia, il buon senso ci dice che è bene assicurarsi e verificare che l’alunno sia affidato al genitore o a persona adulta a ciò autorizzata. 
 
Se questi dovessero tardare- dice sempre Irene Caporaletti della Uil scuola- il docente affida l’alunno al collaboratore scolastico che, ricordiamo, secondo l’art. 44, comma 1, del CCNL scuola del 2007 provvede “alle funzioni di accoglienza e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente” e, a norma del Profilo professionale di cui alla Tabella A –Area A- annessa al CCNL/2003, ha compiti di “accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche”.
 
 Superato un breve lasso di tempo di circa 10/15 minuti durante i quali i genitori non si dovessero presentare, la Dirigenza scolastica dovrà provvedere a chiamare la famiglia e, se quest’ultima non fosse rintracciabile, attivarsi per l’accompagnamento dell’alunno a casa anche ricorrendo, eventualmente, ai Vigili urbani.

Quindi, da quanto sopra esposto, appare evidente che qualunque obbligo imposto ai docenti dal dirigente scolastico, di attendere oltre il proprio orario di servizio e oltre la normale assistenza all’uscita dei ragazzi dalla scuola, per vigilare eventuali alunni che non siano stati presi in consegna dai genitori è illegittimo. In merito, è necessario porre in evidenza che l’eventuale ordine di servizio del dirigente scolastico in tal senso, pur risultando illegittimo, obbliga i destinatari ad ottemperare se non hanno presentato formale atto di rimostranza ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 3/1957. All’uopo non è superfluo aggiungere che l’eventuale omessa vigilanza anche dopo il “normale orario di servizio di insegnamento e di accompagnamento degli alunni all’uscita”, comporta la responsabilità, a norma del comma 2 dell’art. 2048 del c.c., per culpa in vigilando nel caso in cui gli alunni “affidati” dall’ordine di servizio dovessero subire un danno.

VIGILANZA DEGLI ALUNNI PRIMA DELL’INIZIO DELLE LEZIONI

Ai collaboratori scolastici è assegnata la responsabilità della sorveglianza degli studenti che vengono lasciati dai genitori o dallo scuolabus comunale all’entrata della scuola “nei periodi immediatamente antecedenti (…)all’orario delle attività didattiche” secondo la TABELLA A del CCNL/2003 sopra richiamata. A ciò si pone una domanda: per quanto tempo? In questo ci aiuta una risposta dell’ARAN la quale: “ritiene che il tempo immediatamente antecedente/successivo l’inizio/la fine delle lezioni va inteso in limiti temporali certamente non quantificabili al minuto, ma che comunque per senso comune, dovrebbero essere relativi al quarto d’ora”.

VIGILANZA ALUNNI AL DIFUORI DELLE AULE DURANTE LE LEZIONI

La sorveglianza-conclude la rappresentante della Uil scuola- degli alunni che escono dall’aula per motivi diversi o per andare in bagno, è demandata ai collaboratori scolastici. E’ evidente che anche per tale motivo in ogni piano dell’edificio scolastico è necessaria la presenza di almeno un collaboratore scolastico preposto alla sorveglianza degli alunni”.

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