IL NOSTRO AVVOCATO. Tempo di Vaccino anti-Covid: ma si può imporre? Il parere degli esperti della “Vuelle Legal Service”

IL NOSTRO AVVOCATO. Tempo di Vaccino anti-Covid: ma si può imporre? Il parere degli esperti della “Vuelle Legal Service”

Da oggi, per ogni settimana, verrà pubblicata su www-wallnews24.it, una nuova finestra dal titolo “IL NOSTRO AVVOCATO”, rubrica dedicata ai problemi legali di tutti i giorni e che cercherà di rispondere agli interrogativi dei lettori. La nuova pagina sarà curata dagli esperti e dai legali della “Vuelle Legal Service”, organizzazione “dedicata”, con sede a Giulianova(TE), in Via R. Sanzio, 13. Oggi inaugurerà la serie  l’Avvocato Vincenzo Lo Sterzo.
(wn24)-Redazione – Dopo l’arrivo in Redazione di numerose mail e quasi tutte con la stessa domanda finale, cioè, secondo i codici dell’ordinamenti giuridico italiano, potrebbe essere reso obbligatorio dallo Stato il vaccino anti Covid?.

Così abbiamo deciso di inaugurare la nostra nuova rubrica proprio con questo argomento di estrema attualità.

Ecco l’analisi dell’Avvocato Vincenzo Lo Sterzo, del Foro di Teramo“Per comprendere bene la risposta o l’analisi conclusiva- dice il legale della “Vuelle Legal Service”, con sede in Via R. Sanzio, 13  a Giulianova(TE)– bisogna partire da alcuni fondamentali della Costituzione, in particolare dall’art.32. la quale, al primo comma recita “La Repubblica tutela la salute come fondamentale dell’individuo e interesse della collettività”.

Tale disposizione, quindi, valorizza il bene della salute sotto un duplice punto di vista, e, precisamente il diritto all’individuo e l’interesse della collettività. Proprio per tale secondo aspetto potrebbe venire in rilievo la scelta di rendere obbligatoria la somministrazione di un vaccino, cosa che del resto già accade con riferimento a numerose malattie; si pensi ai vaccini obbligatori nella prima infanzia, la cui somministrazione è requisito imprescindibile per l’ammissione a scuola.

Lo stesso art. 32 della Costituzione, oltretutto, al secondo comma, sancisce che, “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.Vuol dire che – aggiunge l’Avvocato Vincenzo Lo Sterzo della “Vuelle Legal Service” – rispettando la persona che vi soggiace, la legge può imporre un trattamento sanitario, e quindi anche un vaccino, purché, chiaramente, sussistano valide ragioni di tutela del bene salute.

A tale ultimo proposito, particolarmente chiarificatrice è la sentenza n. 5/2018 della Corte Costituzionale, che, proprio con riferimento all’obbligo vaccinale, ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost., purché, tuttavia, ricorrano le seguenti condizioni:

– il trattamento deve sia migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, sia preservare lo stato di salute degli altri;

– deve prevedersi che il trattamento non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è sottoposto, ad eccezione delle conseguenze che appaiono normali e, quindi, tollerabili;

– nell’ipotesi di danno ulteriore, deve essere prevista la corresponsione di un’equa indennità in favore del danneggiato, a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria.

Tutto ciò considerato e data la portata straordinaria ed eccezionalmente grave della pandemia da coronavirus, possiamo affermare che lo Stato è astrattamente legittimato ad imporre il vaccino contro il Covid-19, ma in che modo?

Nell’escludere ragionevolmente il TSO (trattamento sanitario obbligatorio) che di certo si caratterizza per essere una misura eccessiva e nel complesso non in grado di assicurare un adeguato bilanciamento di tutti i molteplici interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilievo nel caso di specie, a questo punto rimangono le alternative individuate dalla Corte Costituzionale nella medesima pronuncia n. 5/2018.

In particolare la Consulta, ribadendo la discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità con le quali assicurare una prevenzione efficace delle malattie infettive, ha rilevato che la legge può “selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo”.

Pertanto, la scelta più verosimile è quella di realizzare un piano differenziato che preveda delle imposizioni solo per talune categorie di soggetti, che sono vicine a persone particolarmente a rischio, che operano in contesti delicati o che vengano quotidianamente in contatto con un numero elevato di persone (si pensi a medici, infermieri, personale che presta servizio nelle RSA, personale docente, e così via).

Per tutti gli altri- conclude Vincenzo Lo Sterzo, Avvocato della “Vuelle Legal Service” – potrebbero essere imposti oneri se non ci si vaccina ed incentivi se lo si fa: ad esempio si potrebbe decidere di limitare l’accesso agli uffici pubblici se non si è vaccinati o consentire di andare al cinema o negli stadi solo a chi si è sottoposto a vaccinazione; il tutto sotto l’ombrello del principio di solidarietà sociale che ispira tutto il testo costituzionale”.

Per  proporre argomenti o informazioni scrivete alla mail     [email protected]   o  cell: 339.1660392

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