Il NOSTRO AVVOCATO: rubrica della “Vuelle Legal Service”. Le cure fuori dai centri convenzionati: ASUR condannata al rimborso delle spese

Il NOSTRO AVVOCATO: rubrica della “Vuelle Legal Service”. Le cure fuori dai centri convenzionati: ASUR condannata al rimborso delle spese

(wn24)-Redazione – Ancora un intervento dei legali della “Vuelle Legal Service” con sede a Giulianova, in Via Raffaello Sanzio, 13. “Il  Nostro Avvocato” Vincenzo Lo Sterzo del Foro di Teramo, anche questa settimana si occuperà di problemi legati alla salute e cioè cosa accade quando si fanno “Le cure fuori dai centri convenzionati: la ASUR (Azienda Sanitaria Unica Regionale) condannata al rimborso delle spese”.

Sempre in tema di salute- dice l’Avvocato Vincenzo Lo Sterzo, del Foro di Teramo e rappresentate della organizzazione “Vuelle Legal Service”, che si occupa di rimborsi con banche e finanziarie, ma anche di altri problemi, in questo momento, molti dei quali legati alla salute- oggi parleremo di controversie che possono insorgere tra cittadino ed Azienda Sanitaria Unica Regionale, in particolare quando la stessa viene meno ai propri doveri. DOMANDA  della lettrice Rosalinda Di Sante di Camerino(MC): “Nel caso in cui sono costretta a rivolgermi ad una struttura sanitaria privata non convenzionata, posso chiedere il rimborso delle relative spese all’Asur?”

“Il caso di specie- dice l’Avvocato Lo Sterzo-  ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ai controversi rapporti tra cittadino ed Asur riguardo alla tempestività delle cure mediche non rimandabili. A tal proposito è utile riportare una recente sentenza di merito secondo la quale, “Il paziente che si rivolge ad una struttura sanitaria privata, non convenzionata con il sistema sanitario nazionale, ha diritto al rimborso delle spese mediche se il ricovero è stato effettuato in stato di urgenza e necessità”, il tutto accertato sulla base dei presupposti richiesti dalla disciplina dettata in materia sanitaria dal D. Lgs. n. 502/1992.

Ed invero, il D. Lgs. n. 502/92, in particolare l’art. 1, stabilisce che il Servizio Sanitario Nazionale  assicura, attraverso risorse pubbliche, i livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze e prevede che siano posti a carico del Servizio sanitario le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. 

Tenuto conto di ciò,- dice sempre l’Avvocato Vincenzo Lo Sterzo , del Foro di Teramo – l’elemento essenziale di discrimine  nel riconoscere o meno l’insorgenza del diritto soggettivo al rimborso delle suddette spese da parte della Azienda Sanitaria territorialmente competente è l’effettiva ricorrenza di una comprovata situazione, non soltanto di pericolo di vita o di rischio di aggravamento della malattia per l’assistito, ma anche di impossibilità per la struttura pubblica convenzionata di offrire a costui l’intervento o la cura nei tempi e modi utili, alla luce delle conoscenze medico – scientifiche. Pertanto, l’urgenza ed indifferibilità dell’intervento terapeutico da un lato, ed impossibilità per la struttura pubblica di approntare in modo tempestivo tale intervento dall’altro, costituiscono vere e proprie condizioni legislativamente imposte per il riconoscimento del diritto soggettivo al rimborso da parte del SSN delle spese sanitarie sostenute in regime di assistenza non convenzionata.

Per rispondere alla nostra lettrice-conclude l’Avvocato Lo Sterzo , legale della Vuelle Legal Service- sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese mediche affrontate dal paziente da parte dell’Asur quando tale intervento è caratterizzato da un’effettiva situazione di urgenza e lo stesso risulta adeguato perché migliorativo delle condizioni fisiche della ricorrente e della sua aspettativa di vita, sempreché il Servizio sanitario nazionale non poteva offrire in tali tempi l’assistenza specializzata richiesta per l’esecuzione dei trattamenti terapeutici” (Tribunale di Brindisi, sentenza n. 1059/2020)”

Per  proporre argomenti o per avere informazioni scrivete alla mail :    [email protected]   o  telefonate al: 339.1660392 e sarete messi in contatto direttamente con l’Avvocato Vincenzo Lo Sterzo

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