
Il Giudice di Pace di Teramo “ordina” alla Provincia:” L’autovelox sulla strada di Campli non è a norma e quindi va rimosso”
(wn24)-Teramo – La Sezione Civile del Tribunale di Teramo, nel Processo verbale di udienza nella causa tra un cittadino residente in Val Vibrata e la PROVINCIA DI TERAMO. Nell’udienza dinanzi al GOP Dott. Ottavio Firmani, è presente l’Avv. Vincenzo Lo Sterzo per il ricorrente, il quale si riporta al ricorso introduttivo e alle note difensive in atti e chiede l’accoglimento del ricorso con condanna della resistente alle spese di giudizio come da nota depositata. Per la provincia di Teramo è presente l’Avv. Luca D’Innocenzo, in sostituzione dell’Avv. Jacopo Angelini, il quale si riporta alla memoria di costituzione, si oppone a quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente ed insiste per il rigetto del ricorso e per la conferma dei verbali impugnati. Il Giudice Onorario di Pace dato atto, decide come da dispositivo. Il Giudice Onorario di Pace Dott. OTTAVIO FIRMANI.
Il Giudice Onorario di Pace, Dott. Ottavio Firmani, disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione così decide: – accoglie il ricorso, con condanna della parte resistente alla refusione di tutte le spese del presente giudizio liquidate nella complessiva somma di € 250,00, oltre oneri ed accessori come per legge. Il Giudice Onorario di Pace Dott. Ottavio Firmani
Il Dispositivo. In data 14/04/2025 al cittadino residente in Val Vibrata venivano notificati a mezzo servizio postale , due verbali di contestazione contraddistinti il primo con il n° ATX2441/2025 – n° registro verbali 2816/2025 e il secondo con il n. ATX2519/2025 -n° registro verbali 2894/2025 elevati in pari data dalla Polizia Provinciale di Teramo , relativi alle infrazioni accertate a carico dello stesso il giorno 16/02/2025 rispettivamente alle ore 9:50 e 16:25 ; che con il primo verbale redatto in data 17/02/2025 si contestava la violazione dell’art.142 c.7 CDS , poiché “ in data 16/02/2025 alle ore 09:50 nel Comune di Campli in località SP3 6+690 direzione Teramo il conducente dell’ autoveicolo circolava ad una velocità di 79,92 Km/h che detratta la tolleranza del 5% con un minimo di 5 Km/h superava di non oltre 10Km/h il limite massimo imposto dall’Ente proprietario della strada di 70 Km/h ” e con il secondo ,redatto in pari, si contestava la violazione dell’art.142 c.8 CDS , poiché “ in data 16/02/2025 alle ore 16:25 nel Comune di Campli in località SP3 6+690 direzione Sant’Omero il conducente dell’ autoveicolo circolava ad una velocità di 93,15 Km/h che detratta la tolleranza del 5% con un minimo di 5 Km/h superava di oltre 10Km/h il limite massimo imposto dall’Ente proprietario della strada di 70 Km/h ”(doc.1-2). L’Avvocato Vincenzo Lo Sterzo, legale del ricorrente, inoltre, nel ricorso ha citato diversi dispositivi della Corte Costituzionale che invitano gli enti locali a rimuovere tutti i dispositivi che penalizzano, senza trasparenza, i cittadini.
