WallTv. Roseto. Punto stampa sulla Variante NTA, i gruppi di opposizione: "Ora la parola passa al Consiglio di Stato"/VIDEO

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(wn24)-Roseto - “Sosteniamo con forza e  convinzione l’appello presentato al Consiglio di Stato,  da parte dell’associazione  Ialia Nostra Aps , per la riforma, previa sospensiva,  della sentenza del Tar Abruzzo n. 500/2024 relativa alla variante N.T.A. sulle altezze,   approvata dalla maggioranza di governo della città”,  esordiscono  i consiglieri di minoranza Rosaria Ciancaione, Francesco Di Giuseppe,  Sabatino Di Girolamo,  Nicola Petrini,  Teresa Ginoble e il Coordinatore del Comitato S.O.S. Urbanistica, Mario Mazzoni“,  per  impedire l’irreversibile compromissione della zona mare sottoposta a vincolo specifico con il DM 25.10.1969, destinata con la variante ad essere letteralmente stravolta”.

Un atto urbanistico scellerato,  approvato -  nonostante l’interrogazione e gli emendamenti proposti dai consiglieri di opposizione -   in nome di una inspiegabile e falsa rigenerazione urbana del territorio,  visto che la zona più bella e pregiata di Roseto mai potrebbe definirsi da rigenerare e, come sostenuto dalla recentissima sentenza del Tar Abruzzo su un caso analogo della città di Pescara, potrebbe  riguardare, in effetti, solo zone degradate.

Una variante -  per ora avallata da una sentenza del tar che noi riteniamo errata  da tanti punti di vista -   che avrebbe dovuto riguardare solo i portici e che, invece,   strada facendo,  si è trasformata in una  variante sulle altezze,  permettendo sul lungomare, dal capoluogo a Cologna Spiaggia,  che gli edifici, nella fascia dei 20 metri  dall’area demaniale, oltre a prevedere la possibilità di accorpare quelli  preesistenti con premialità fino al 20%,  passino da un’altezza  di mt. 7,50  a una di mt. 10,50,  più attico e  che aumentino da  0,55 a 0,65 la superficie utile, producendo, quindi,   un innegabile aumento del carico urbanistico.

Una variante  che risulta fortemente impattante  e non rispettosa delle caratteristiche del territorio,  poiché l’elevazione dei palazzi andrà a creare  un fronte molto alto e compatto, come sottolineato dalla Soprintendenza Archeologica  Belle Arti e Paesaggio,  tale da stravolgere negativamente il profilo del lungomare e da negare   la bella  vista del mare e della retrostante collina, oltre  che a comportare conseguenze dal punto di vista climatico impedendo alla  brezza marina  di arrivare pienamente verso l’abitato,  con un aumento del caldo estivo.

Il  Consiglio di Stato si dovrà pronunciare sull’obbligo di legge non ottemperato  dal Comune, di sottoporre  la  variante urbanistica prima dell’approvazione   alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS),  onde  valutarne gli effetti ambientali, appunto, anche tenendo conto che il PRG di Roseto è stato approvato in epoca in cui tale valutazione non era prevista.

Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha violato una legge dello Stato, il Testo Unico Ambientale, e la normativa europea, poiché ha sottoposto la variante a un semplice screening ambientale anziché a una Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come invece sarebbe stato obbligatorio. In particolare, trattandosi di una variante al Piano Regolatore Generale (PRG) del 1990, mai sottoposto a VAS (poiché tale previsione è stata introdotta dal D.lgs. 152/2006), e interessando il lungomare comunale – un’area molto vasta e tutelata – la VAS risulta obbligatoria. Nel procedimento seguito dai dirigenti comunali sono state omesse valutazioni fondamentali espresse dagli enti con competenza ambientale (ACA), tra cui: • 

Servizio Valutazioni Ambientali della Regione: “Si riscontra che le modifiche proposte per gli artt. 5 e 22 delle NTA […] hanno in realtà una ricaduta globale e non locale, in quanto riferite a tutto il territorio comunale, con particolare riferimento alle zone B. Nello Studio Preliminare presentato non sembrano essere previste modifiche di categoria delle aree, ma occorre evidenziare la proposta di modifica dell’altezza massima dei fabbricati nella zona B5 (“zone a case isolate a turistico-alberghiera o conduzione familiare”), che si sviluppa sulla fascia costiera del Comune di Roseto degli Abruzzi. La variante proposta, infatti, sembrerebbe portare da 7,50 m a 10,50 m l’altezza massima dei fabbricati sulla fascia di 20 m (di cat. B5) prospiciente il lungomare. A tal fine si ritiene necessario il parere della competente Soprintendenza nell’ambito del presente procedimento.” • 

ARTA: “Non è possibile comprendere se le modifiche normative proposte intervengano su una porzione di territorio limitata oppure piuttosto estesa, non consentendo quindi di verificare il soddisfacimento simultaneo dei requisiti previsti dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21/12/2016 circa le caratteristiche di “piccole aree a livello locale” delle varianti che consentono l’attivazione della procedura prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 152/06. […] La previsione di aumentare il limite massimo delle altezze in prossimità della linea di costa solleva una problematica più volte evidenziata da questa Agenzia in altri procedimenti di VAS, relativa alla modifica del profilo dell’edificato sul fronte mare, aspetto che può determinare un impatto significativo sul paesaggio. […] Si rimanda alle valutazioni della Soprintendenza Archeologica. […] È rimessa all’Autorità Competente (Dirigente del Comune individuato quale Autorità Competente) ogni determinazione in ordine all’ammissibilità della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all’art. 12.” • Provincia: “Si esprime qualche perplessità circa l’affermazione contenuta nella relazione allegata alla variante, secondo cui quest’ultima “non produce aumento di carico urbanistico né in termini di numero di abitanti né in termini di dotazione di spazi non residenziali (pertanto, gli standard rimangono invariati)”, così come “non aumenta le volumetrie attualmente previste dal PRG”. In realtà, alcune modifiche (possibilità di incrementare le volumetrie e di chiudere i portici esistenti e legittimi) potrebbero portare a un aumento sia delle quantità edificabili sia del carico urbanistico.” • Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio: *“Non si ritiene attuabile l’aumento di altezza proposto, in quanto il tessuto edilizio del tratto oggetto della presente richiesta presenta ancora caratteri e peculiarità – pur essendo stato fortemente modificato – che il D.M. 25.10.1969 e la tutela ope legis ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 intendono salvaguardare. In particolare, se è pur vero che negli anni sono stati effettuati diversi interventi a altezze superiori, è altrettanto vero che la varietà del fronte mare, data da edifici di varie epoche ed altezze differenti, contribuisce in modo inequivocabile a salvaguardare le peculiarità del paesaggio e a garantire la visibilità verso il fronte collinare. Relativamente al punto c), l’aumento di superficie proposto, che porterebbe in pratica alla costruzione di un piano in più sul fronte mare, risulta molto impattante in termini di percezione del paesaggio tutelato. Ciò creerebbe un fronte molto alto e compatto, negando i cannocchiali visivi e la percezione della retrostante collina, sottoposta a tutela tramite il D.M. 25.10.1969 e l’art. 142 del D.Lgs. 42/2004. […]”* La Soprintendenza ha ribadito con tre distinti pareri che la variante debba essere assoggettata a VAS. 

QUALI SONO GLI EFFETTI

 Impatto sul paesaggio Il Comune di Roseto degli Abruzzi è caratterizzato a ovest da una cornice collinare che degrada verso il mare, rappresentata anche nello stemma della città come elemento di pregio paesaggistico e naturalistico.Uno dei tratti distintivi del paesaggio è la sua fruibilità continua dalla battigia, interrotta solo per brevi tratti da alcuni edifici recentemente ristrutturati ed elevati. La tutela di questo paesaggio costituisce un bene di incomparabile valore, riconosciuto e protetto dai DM 27/03/1963 e 25/10/1969, come ribadito più volte dalla Soprintendenza. L’innalzamento dei fabbricati sulla linea di costa determinerebbe: • Un effetto di ombreggiamento su spiaggia e lungomare; • La creazione di una barriera visiva verso il panorama collinare; • Un impatto negativo sulla percezione del paesaggio, rendendolo meno armonico e privandolo della sua varietà. Impatto sull’ambiente La costruzione di edifici alti fronte mare ostacola il naturale flusso d’aria generato dalla brezza marina e terrestre, che garantisce il ricambio d’aria e la dispersione degli inquinanti atmosferici. Inoltre, l’agglomerato urbano che si verrebbe a creare risponderebbe alla tipologia di “canyon urbano”, favorendo: • La stagnazione di inquinanti atmosferici e calore tra gli edifici; • L’alterazione del microclima locale. Carico urbanistico L’incremento di volumetrie e il cambio di destinazione d’uso da turistico-ricettiva a edilizia residenziale comportano un inevitabile aggravio del carico urbanistico, con conseguente necessità di adeguare infrastrutture e servizi pubblici. Consumo di suolo La variante non prevede alcuna pianificazione per ridurre il consumo di suolo, né misure di compensazione per la riqualificazione urbana. 


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