Il Cittadino In…Fisco. Separazione dei coniugi e assegno di mantenimento: ma cosa deduciamo?

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(wn24)-Con l’avvicinarsi della dichiarazione dei redditi, uno degli argomenti che può essere utile approfondire è quello relativo  al trattamento fiscale degli assegni di mantenimento.
Siamo nell’ambito della separazione tra coniugi e, come sappiamo, in tal caso il giudice può decidere di concedere a un coniuge il diritto di ricevere un assegno periodico a titolo di mantenimento. In tal modo la norma, che trova fondamento nel principio della solidarietà familiare, tutela i coniuge teoricamente più debole in modo da garantirgli la conservazione del tenore di vita che conduceva durante la convivenza matrimoniale.
Per capire come la materia viene trattata dal punto di vista fiscale, è opportuno chiarire immediatamente come gli assegni di mantenimento vengono classificati in relazione ai beneficiari. Si distinguono infatti assegni per il mantenimento dei figli e assegni per il mantenimento del coniuge.
Ebbene, i primi sono sempre indeducibili per chi li corrisponde, indipendentemente dal loro ammontare o dalla periodicità con la quale vengono erogati. Gli assegni periodici corrisposti per il mantenimento del coniuge sono, al contrario, deducibili dal reddito entro certi limiti.
E’ importante infatti leggere attentamente il provvedimento del giudice in quanto, se non emerge la distinzione tra la quota dovuta a favore del coniuge e la quota versata a favore dei figli, la deducibilità fiscale dell’assegno spetta nella misura del 50%.
Ma cosa è possibile dedurre?
Si deduce solo l’importo degli assegni che vengono corrisposti al coniuge in seguito a separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili oppure le somme corrisposte al coniuge separato a seguito dell’ordinanza giudiziale ex art. 708 c.p.c..
Deve trattarsi quindi di importi stabiliti dal giudice con un’ordinanza o una sentenza; non è quindi possibile dedurre eventuali somme corrisposte a seguito di un accordo privato tra le parti. Anche la rivalutazione Istat dell’assegno risulta indeducibile salvo che, anche in tal caso, sia stato stabilito espressamente dal giudice.
Un altro elemento importante da considerare è la periodicità con cui l’assegno viene corrisposto in quanto si riconosce la deducibilità solo a quelli erogati in maniera periodica, ad esempio mensilmente, e non nei casi di importi corrisposti a titolo di una tantum.
E’ovvio che ciò che un coniuge potrà dedursi per la corresponsione dell’assegno, rappresenta reddito imponibile per la controparte (chi lo riceve) e dovrà essere dichiarato tra i redditi assimilati al lavoro dipendente.
Ai fini della deducibilità per l’uno o dell’imponibilità per l’altro coniuge, vale il principio di cassa nel senso che l’assegno è deducibile solo nell’anno in cui è effettivamente pagato. Chiaramente l’assegno ricevuto, sarà reddito imponibile solo nell’anno in cui sarà stato riscosso.
Per concludere chiariamo che il termine “assegno” non sta ad individuare una specifica tipologia di versamento tanto che sono ammessi i più vari e noti mezzi alternativi di pagamento facendo comunque attenzione, nel caso sia usato denaro contante, di non effettuare pagamenti per importi pari o superiori a 1.000 euro per le note norme legislative sull’antiriciclaggio.
* Studio Di Lello Dr. Vincenzo  Via Giotto, 3 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
 
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