Inchiesta: la mia pensione pubblica sarà sufficiente? Risponde la nostra esperta Claudia Calista

foto-anziani(wn24)-Roma – In un recente studio la RGS, (Ragioneria generale dello Stato) ha calcolato i nuovi tassi di sostituzione (cioè il rapporto tra l’ultimo reddito da attivo e la prima rata di pensione) sia al lordo sia al “netto” degli effetti fiscali e contributivi; per lavoratori con carriere di almeno 35 anni di contribuzione, i tassi di sostituzione netti (cioè quelli più favorevoli come metodica di calcolo) si attesteranno in media, nel 2020, su valori tra il 70% dei dipendenti e il 64% degli autonomi,in funzione delle età di pensionamento; nei successivi 20 anni (2040) passeranno al 65% per i primi e al 55% per i secondi, riducendosi seppur di poco, negli anni successivi.
 
Possiamo stilare una specie di classifica delle categorie “più bisognose” di previdenza complementare:
 
a) in generale tutti i liberi professionisti, iscritti alle casse privatizzate di cui al D LGS n.509/94 ed in particolare quelli già inseriti nel metodo di calcolo contributivo (dottori commercialisti, ragionieri, geometri); quelli iscritti alle casse regolate dal D LGS n. 103/96 che applicano integralmente il metodo contributivo (periti industriali,psicologi, infermieri professionisti, geologi, attuari, biologi, periti agrari, chimici); questi soggetti, in base ai modesti livelli di contribuzione attuali (10% di contributo soggettivo e dal 2 al 4% di contributo integrativo) avranno tassi di sostituzione attorno al 30/35%.
 
b) i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e imprenditori agricoli) con particolare riguardo a quelli che avendo iniziato l’attività dal 1/1/1996 (data di entrata in vigore della riforma Dini) sono inseriti nel metodo contributivo e a quelli con modeste anzianità (meno di 18 anni di contribuzione) che avranno la pensione pubblica calcolata con il sistema misto; anche per questi lavoratori, che versano contribuzioni pari al 20% del reddito, (rispetto al 33% dei dipendenti) il contributivo inciderà parecchio sulle prestazioni.
 
c) i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (azionisti-amministratori di società di capitali o membri di consigli di amministrazione [senza altre coperture obbligatorie] collaboratori continuativi, a progetto, lavoratori occasionali e associati in partecipazione); sono tutti inseriti nel metodo contributivo e hanno versamenti di entità simile agli autonomi.
 
d) in generale tutti i lavoratori dipendenti che hanno iniziato a lavorare dal 1/1/1996, quelli con anzianità lavorative modeste (18 anni o meno) a quella data, e che sono inseriti nel sistema di calcolo misto o contributivo; tra questi in particolare a quelli con carriere di tipo funzionariale o dirigenziale. Domanda più ricorrente:
 
 
 
Posso scegliere liberamente il fondo pensione?
La risposta è positiva; il decreto consente infatti ai lavoratori dipendenti (anche per collaboratori, autonomi e liberi professionisti non ci sono vincoli) di decidere liberamente di aderire a una delle forme complementari previste (fondo negoziale di categoria, fondo regionale, fondo aperto e forma individuale realizzata mediante adesione ad un fondo aperto o tramite contratto di assicurazione sulla vita) e devolvervi il proprio TFR. Tutte queste forme presentano gli stessi vantaggi sia di flessibilità che fiscali.
 
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