Il Cittadino In… Fisco. Dichiarazione dei Redditi 2014:sportivi dilettanti. Tranquilli…entro certi limiti

modello_730_2014_istruzioni

(wn24)-Per i compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportive da organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche , il regime fiscale prevede una disciplina agevolata. Chiariamo subito che essi rientrano nelle categorie dei “redditi diversi”, così come le somme corrisposte per i rapporti di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale in favore delle associazioni sportive dilettantistiche.

È opportuno individuare i soggetti cui è applicabile il regime di favore di cui l’art. 67 co. 1  lett. m) del TU. e cioè :

  • atleti dilettanti;
  • allenatori dilettanti;
  • arbitri e giudici di gara dilettanti;
  • commissari speciali ;
  • istruttori;
  • massaggiatori;
  • dirigenti che svolgono funzioni indispensabili alla realizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche;
  • soggetti che intrattengono in favore di società ed asd, rapporti di collaborazione coordinate e continuative di carattere amministrativo di natura non professionale  (personale di segreteria, istruttori sportivi, dirigenti sportivi che prestano la loro opera in favore della asd, addetti agli impianti come custodi, giardinieri, ecc.).

Le indennità e i compensi di cui sopra, sono esenti da imposta, nel senso che non concorrono a formare il reddito imponibile IRPEF del percettore, fino al limite annuo di € 7.500,00.
Per  importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta IRPEF del 23% oltre le addizionali regionali e comunali IRPEF.

Tale ritenuta è a titolo di imposta (definitiva) se la somma corrisposta è compresa tra € 7.501,00 e € 28.158,28, mentre è a titolo di acconto se superiore a € 28.158,28.

In vista delle prossime dichiarazioni dei redditi relativa all’anno di imposta 2013, come devono comportarsi i soggetti cui siano state erogate queste tipologie di compensi?

Essi devono presentare la dichiarazione dei redditi e, quindi, il modello unico 2014 o il modello 730/2014 solo nelle seguenti due ipotesi:

1. quando i compensi di cui all’articolo’art. 67, co. 1 lett. m) del TU. hanno superato complessivamente la somma di € 28.128,28 nell’anno 2013;

2. quando i medesimi compensi, pur non superando la somma di € 28.128,28, non costituiscono l’unico reddito per il percipiente. Infatti, in presenza di altri redditi, i compensi erogati per l’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, concorrono a formare la base imponibile ai fini nella determinazione delle aliquote per scaglioni IRPEF.

Al contrario, non sono tenuti alla compilazione del modello Unico/2014 o il modello 730/2014 i soggetti che, nel corso dell’anno 2013, hanno percepito esclusivamente compensi ricompresi:

1. nella quota esente fino a € 7.500,00;

2. nella fascia di reddito assoggettata a ritenuta a titolo di imposta (oltre € 7.500,00 fino a € 28.158,28) nel caso in cui tali compensi costituiscono unico reddito del soggetto percepiente.
Si ricorda, infine, che le società e le associazioni che erogano questa tipologia di compensi, avrebbero dovuto consegnare in ogni caso, ossia anche in caso di compensi inferiori a € 7.500,00, entro il 28.02.2014, apposita certificazione al percettore e dovranno presentare regolarmente entro il 31.07.2014 la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770/2014).

** * Dottore Commercialista – Via Giotto, 3 – 64026  – Roseto degli Abruzzi(TE)     [email protected]

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