Grottammare. Favoriti i giovani residenti: villaggio dei Pescatori ecco il regolamento per ottenere la concessione dei Box

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(wn24)-Grottammare  – Si completa l’ assegnazione degli spazi di lavoro del Villaggio dei pescatori: favorita la giovane età e l’attività ricadente nel territorio comunale.

Il responsabile del settore Patrimonio del Comune ha aperto lunedì scorso i termini del bando di aggiudicazione degli ultimi 3 posti disponibili per il rimessaggio delle attrezzature da pesca. Gli interessati possono presentare la domanda entro lunedì 5 maggio.

Per essere ammessi alla selezione, gli interessati devono dimostrare di possedere una serie di requisiti professionali, oltre che quelli di ordine generale per poter contrattare con la pubblica amministrazione:  essere armatore di unità di piccola pesca, iscritta negli appositi registri; essere in possesso del titolo abilitante all’esercizio della piccola pesca; essere iscritto nel registro delle imprese di pesca della Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto; non avere la disponibilità di altro box nella stessa area o in un Comune limitrofo.

Verificati i requisiti di ammissione, sarà formulata una graduatoria che terrà conto dell’età del titolare dell’impresa, favorendo i più giovani rispetto ai più anziani, la disponibilità all’assegnazione di un banco all’interno del mini mercato ittico e la sede legale dell’attività ricadente nel territorio comunale. L’assegnazione porterà da 11 a 14 il numero di titolari di box di rimessaggio del nuovo Villaggio dei Pescatori.

Come noto – anche grazie all’ampia discussione tenutasi durante l’ultimo consiglio comunale che ha approvato il Regolamento di utilizzo degli spazi – il Piano di spiaggia del comune di Grottammare riserva alle attività della piccola pesca la zona posta a nord della foce del fiume Tesino. Una previsione introdotta per consentire agli operatori ittici la commercializzazione del pescato in condizioni di igienicità, nelle immediate vicinanza del luogo di sbarco, e, in generale,  favorire migliori condizioni di lavoro.

Grazie a due distinti finanziamenti regionali, il Comune ha potuto riqualificare e ampliare la zona, ristrutturando l’esistente e costruendo altre nuove rimesse per le attrezzature (per un totale di 14 box) e un manufatto per la vendita diretta del pesce, oltre ai servizi igienici.

L’intervento strutturale e la formulazione di un apposito regolamento di utilizzo hanno permesso alla vecchia area dei pescatori di Grottammare di diventare un vero e proprio “Villaggio”, anche in considerazione del fatto che c’è l’intenzione di valorizzare l’attività della piccola pesca anche dal punto di vista didattico-culturale.

REGOLAMENTO Stralcio

Regolamento recante le modalità di utilizzo dei box-rimessa attrezzi, spazi di vendita, spazi comuni, arenile antistante, all’interno del “Villaggio dei Pescatori”

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo dei box-rimessa attrezzature e degli spazi di vendita dei prodotti ittici realizzati dal Comune di Grottammare su area demaniale, nell’ambito delle iniziative a sostegno del settore della piccola pesca.

2. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo degli spazi e delle attrezzature comuni annessi alle strutture di cui al precedente comma.

3. Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità di utilizzo dell’arenile antistante alle strutture di cui ai precedenti commi.

Articolo 2

Assegnazione e utilizzo box-rimessa attrezzature

I box-rimessa attrezzature saranno concessi, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, a soggetti aventi i seguenti requisiti soggettivi e professionali:

·        essere in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con la pubblica amministrazione;

·        essere armatore di unità di piccola pesca, iscritta nel registro delle navi minori e dei galleggianti; essere in possesso di titolo abilitante all’esercizio dell’attività di piccola pesca; essere iscritto nel Registro Imprese di Pesca tenuto dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto; non avere la disponibilità di altro box nella stessa area o in Comune limitrofo.

2. Il concessionario dovrà usare il box esclusivamente per la rimessa delle attrezzature per la pesca, con la diligenza del buon padre di famiglia e senza recare molestie agli altri concessionari. Esso è obbligato a mantenere il box stesso in perfetto stato di conservazione, sicché restano ad esclusivo carico del concessionario le riparazioni di ordinaria manutenzione.

3. Nessuna miglioria, innovazione e modifica potrà essere fatta dal concessionario senza preventivo consenso scritto dell’Ente concedente. In ogni caso tutti i miglioramenti o mutamenti stabili o mobili restano al termine della concessione di proprietà dell’Ente, senza che perciò il concessionario, al termine della concessione, possa pretendere alcun rimborso o indennizzo di sorta. Il Comune ha il diritto di pretendere la rimessione del box nel pristino stato ed a spese del concessionario.

4. Il concessionario, ove interessato, dovrà provvedere direttamente alla stipula del contratto di fornitura di energia elettrica e alla realizzazione dell’impianto interno, inerente al box, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza.

5. Il concessionario è tenuto in via diretta ed esclusiva al risarcimento di tutti i danni causati al Comune o a terzi anche derivanti dalle attrezzature di proprietà introdotte nell’area della piccola pesca. Il concessionario non potrà, in ogni caso, esperire nei confronti del Comune azioni di risarcimento per eventuali furti o danneggiamenti.

6. E’ vietato cedere il box assegnato e ottenere in concessione più di un box. E’ consentito lo scambio dei box assegnati solo previa autorizzazione del Comune.

7. Il concessionario dovrà produrre annualmente, entro il mese di gennaio, documentazione fiscale dalla quale si desuma lo svolgimento effettivo dell’attività (consumo di carburante, ricavi pescato, acquisto attrezzatura soggetta a logoramento e quant’altro ritenuto idoneo a dimostrare l’attività svolta).

Articolo 3

Durata e revoca della concessione

1. La concessione del box-rimessa ha durata di 5 anni con decorrenza dalla data della stipula della  convenzione ed è subordinata all’efficacia della concessione demaniale intestata al Comune di Grottammare avente ad oggetto l’intera area di ubicazione del “Villaggio dei Pescatori”. La concessione non potrà rinnovarsi tacitamente.

2. La concessione può essere revocata dal Comune se il concessionario:

a) si serva del box per un uso diverso da quello convenuto;

b) apporti modificazioni al box, senza preventiva autorizzazione del Comune, fatto salvo il risarcimento del danno;

c) abbia violato norme del presente regolamento o comunque si sia dimostrato inadempiente agli obblighi posti dal provvedimento di concessione, in particolare per quanto attiene gli oneri relativi agli spazi comuni;

d) non provveda alla corretta ordinaria manutenzione del box stesso;

e) perda la titolarità della licenza di piccola pesca artigianale;

f) abbia effettuato uno scambio di box con altro concessionario in assenza di autorizzazione del Comune;

g) resti inattivo per oltre 1 anno, salvo caso di forza maggiore e comunque non imputabile all’interessato;

h) per ragioni di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

Articolo 4

Assegnazione e utilizzo banco di vendita

1. L’assegnazione dei banchi di vendita è indipendente dall’assegnazione di box-rimessa nella medesima area e può avvenire esclusivamente a favore di operatori aventi i seguenti requisiti soggettivi e professionali:

·        essere in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con la pubblica amministrazione;

·        essere armatore di unità di piccola pesca, iscritta nel registro delle navi minori e dei galleggianti; essere in possesso di titolo abilitante all’esercizio dell’attività di piccola pesca; essere iscritto nel Registro Imprese di Pesca tenuto dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto.

2. Nel caso in cui gli operatori in possesso dei requisiti di cui al comma precedente che abbiano formalmente manifestato interesse ad utilizzare la struttura per la vendita dei prodotti risultino essere in numero maggiore rispetto ai banchi di vendita disponibili e non sia possibile un accordo condiviso e sottoscritto da tutti gli interessati, saranno predisposte opportune forme di selezione in base a criteri di trasparenza e di parità di trattamento.

3. Il concessionario dovrà usare il banco con la diligenza del buon padre di famiglia e senza recare molestie agli altri concessionari. Esso è obbligato a mantenere il banco stesso in perfetto stato di conservazione, sicché resta ad esclusivo carico del concessionario l’ordinaria manutenzione.

4. Nessuna miglioria, innovazione e modifica potrà essere fatta dal concessionario senza preventivo consenso scritto dell’Ente concedente. In ogni caso tutti i miglioramenti o mutamenti stabili o mobili restano al termine della concessione di proprietà dell’Ente, senza che perciò il concessionario, al termine della concessione, possa pretendere alcun rimborso o indennizzo di sorta. Il Comune ha il diritto di pretendere la rimessione del banco nel pristino stato ed a spese del concessionario.

5. Il concessionario è tenuto in via diretta ed esclusiva al risarcimento di tutti i danni causati al Comune o ai clienti anche derivanti dal prodotto di vendita o dalle attrezzature di proprietà introdotte nell’area del mercato. Il concessionario non potrà, in ogni caso, esperire nei confronti del Comune azioni di risarcimento per eventuali furti o danneggiamenti.

6. E’ consentita esclusivamente la vendita diretta del proprio prodotto pescato e quindi non quella del pescato altrui. Il quantitativo massimo di pescato posto in vendita da ciascun operatore dovrà essere conforme alle normative comunitarie vigenti in materia.

7. Gli assegnatari potranno occupare soltanto il banco di vendita assegnato. E’ vietata la cessione del banco assegnato. E’ consentito lo scambio del banco assegnato solo previa autorizzazione del Comune. L’attività di vendita avviene sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del concessionario. All’interno dell’area di vendita potranno soltanto essere introdotti carrelli a mano in materiale lavabile e disinfettabile necessari al trasporto del pescato. L’esposizione dei prodotti sul banco deve essere conforme alle disposizioni vigenti in materia di igiene degli alimenti di origine animale. E’ vietata la pulizia del pesce per la vendita. A conclusione di ciascun turno di vendita, gli operatori dovranno lasciare il banco ad essi assegnato e l’area adiacente completamente puliti e disinfettati e depositare i rifiuti prodotti, raccolti in appositi sacchetti chiusi, nei contenitori che verranno successivamente svuotati a cura del servizio pubblico di raccolta. La pulizia dei contenitori deve avvenire a cura degli assegnatari.

Articolo 5

Durata e revoca della concessione del banco

1. La concessione del banco ha durata di 5 anni con decorrenza dalla data della stipula della  convenzione ed è subordinata all’efficacia della concessione demaniale intestata al Comune di Grottammare avente ad oggetto l’intera area di ubicazione del “Villaggio dei Pescatori”.

2. La concessione può essere revocata dal Comune se il concessionario:

a) si serva del banco di vendita per un uso diverso da quello convenuto;

b) apporti modificazioni al banco stesso, senza preventiva autorizzazione del Comune, fatto salvo il risarcimento del danno;

c) abbia violato norme del presente regolamento o comunque si sia dimostrato inadempiente agli obblighi posti dal provvedimento di concessione, in particolare per quanto attiene agli oneri relativi agli spazi comuni;

d) abbia effettuato uno scambio del banco di vendita con altro concessionario in assenza di autorizzazione del Comune;

e) non provveda alla corretta ordinaria manutenzione del banco stesso;

f) perda la titolarità della licenza di piccola pesca artigianale;

g) non utilizzi il banco per almeno n. 40 giorni nel corso dell’anno, salvo caso di forza maggiore e comunque non imputabile all’interessato. Le presenze saranno rilevate mediante un registro che sarà allo scopo istituito;

h) per ragioni di interesse pubblico, senza oneri per il Comune.

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