Scuola&Sindacato. Irene Caporalettti , segretaria Uil scuola:”Basta con l’utilizzo improprio del Docente di sostegno. Ecco perchè””

Scuola&Sindacato. Irene Caporalettti , segretaria Uil scuola:”Basta con l’utilizzo improprio del Docente di sostegno. Ecco perchè””

(wn24)-Redazione – La figura dell’insegnante di sostegno è nata giuridicamente con il D.P.R. 970/1975, come docente “specialista”, distinto dagli altri insegnanti curricolari ed è stata ulteriormente definita dalla Legge 517/77.

L’assegnazione dell’insegnante di sostegno è prevista, per gli alunni certificati dalla legge 104/92 (art.3 comma 3), dall’art. 13 (commi 3, 4 e 5) della medesima legge n. 104.

Il docente di sostegno è assegnato alla classe per promuovere l’integrazione scolastica, il recupero e la socializzazione; egli collabora con i docenti contitolari della classe, al fine di garantire e tutelare il diritto allo studio dell’alunno con disabilità.

Secondo “Le linee guida del Ministero dell’Istruzione sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, è l’intera comunità scolastica ad essere coinvolta nel processo d’inclusione poiché è l’alunno con disabilità è un alunno della classe come gli altri e quindi la responsabilità del suo percorso scolastico è di tutto il Consiglio di classe.

Sempre secondo le linee guida: l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quella strettamente connessa al progetto d’integrazione.

Nel caso in cui l’alunno è presente a scuola, l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato in supplenze né nella propria classe né in altre classi in quanto è preposto ad assicurare  l’integrazione dell’alunno medesimo nella classe di appartenenza.

Anche se contitolare, la sostituzione del docente curricolare nella propria classe non è legittima perché, per un verso viola il principio di compresenza (che in tali casi viene meno) con il docente curricolare e, per altro verso, viene meno la funzione di supporto al disabileposto che tale funzione deve continuare anche in caso di assenza del predetto docente curricolare; ancor più grave è l’utilizzo del docente di sostegno destinato a supplire docenti curriculari in altre classi così diversa dalla propria, anche se dovesse portare con sé l’alunno disabile. In tali casi, il docente di sostegno, se distolto dall’attività precipua di ausilio al disabile per supplire docenti curriculari assenti smette di ricoprire il suo ruolo diventando, in quelle ore di supplenza docente curricolare e priva l’alunno con disabilità del suo diritto al rapporto individuale. E’ evidente, quindi, chedurante ore che il docente di sostegno impiega per supplire il collega mancante viene distolto dal suo compito istituzionale in palese violazione del sopra citato art. 13 della legge n. 104/1992.

Solo qualora l’alunno disabile fosse assente il docente di sostegno può essere utilizzato, in casi eccezionali non altrimenti risolvibili, in sostituzione di docenti curriculari.

CASI NON ALTRIMENTI RISOLVIBILI:

La nota ministeriale 9839 dell’8 novembre 2010 dice esplicitamente “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili” dove i casi non altrimenti risolvibili devono essere intesi come casi eccezionali che non possono essere risolti diversamente.

L’utilizzo dei docenti di sostegno per supplenze in CASI ECCEZIONALI NON ALTRIMENTI RISOLVIBILI

A due condizioni:

  1. L’alunno disabile non deve essere presente a scuola;
  2. Deve verificarsi L’ECCEZIONALITÀ’ DEL CASO NON ALTRIMENTI RISOLVIBILE e MAI D’UFFICIO O DI ROUTINE come a volte accade.

Ciò significa che non solo debbono mancare altri docenti, curricolari o di sostegno privi dell’alunno disabile, disponibili a svolgere sino ad un massimo di sei ore in più di servizio di lezione, ma deve trattarsi di una circostanza del tutto irrisolvibile come ad es. un docente che segnala la propria assenza all’inizio della sua ora di lezione con conseguente attesa del supplente nominato che tarda ad arrivare in classe.
Infatti ormai in base al D.M. 131/07 sulle supplenze, il Dirigente convoca i possibili supplenti presenti nelle graduatorie per e-mail o telefonicamente e quindi nell’arco di tempo molto ristretto l’aspirante a supplenza ha l’obbligo di assumere immediatamente servizio, pena il passaggio in coda alla graduatoria d’istituto di terza fascia, o, per la scuola dell’infanzia e primaria, la cancellazione dalla graduatoria medesima a norma dell’art. 8 del predetto D.M.

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