Covid , l’Abruzzo torna zona rossa: il TAR sospende l’ordinanza regionale. Domenica potrebbe ridiventare arancione

Covid , l’Abruzzo torna zona rossa: il TAR sospende l’ordinanza regionale. Domenica potrebbe ridiventare arancione

(wn24)-L’Aquila – L’Abruzzo torna zona rossa, perché: il Tar  ha sospeso l’ordinanza regionale. Ma domenica 13 dicembre 2020 potrebbe ridiventare arancione. 
Dunque il Tribunale Amministrativo Regionale ha dato ragione  al Governo e torto al Governatore della Regione Marco Marsilio che aveva anticipato facendo l’ordinanza che faceva diventare arancione la Regione fino ad allora rossa.

Ciò comporterà pertanto che la Regione torna con effetto immediato in zona rossa, in attesa che intervenga in serata -come appare certo- l’ordinanza del Ministro Speranza che traslerà comunque l’Abruzzo in arancione, ma con effetto a partire da domenica prossima.

L’Abruzzo pertanto trascorrerà assai probabilmente la sola giornata di sabato in zona rossa.

Il decreto del TAR ha sospeso l’Ordinanza di Marsilio fissando la trattazione collegiale per il merito il prossimo 13 gennaio.

LE MOTIVAZIONI DEL TAR:

Si deve infatti concordare con la prospettazione delle Amministrazioni ricorrenti per cui l’articolo 1, comma 16, del
decreto-legge n. 33 del 2020 (come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 125 del 2020) stabilisce:
— la competenza esclusiva del Ministro della salute a provvedere alla classificazione delle Regioni e Province autonome sulla base di scenari differenti e diversi livelli di rischio previsti dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 che sono basati su un complesso sistema di ben 21 indicatori che misurano non solo l’indice Rt, ma anche, ad esempio, la capacità di risposta del sistema sanitario regionale.

— che “nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”.:

In sostanza, in presenza di specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, le Regioni possono
autonomamente adottare provvedimenti derogatori solo in senso più restrittivo mentre gli eventuali ampliamenti migliorativi avrebbero presupposto il formale atto d’intesa con il Ministero della Salute.
Nel caso in esame, in assenza dei presupposti di legge, è stato adottato un provvedimento ampliativo delle possibilità di
interazioni fisiche tra le persone senza che fosse conseguito il prescritto atto d’intesa con il Ministero della Salute.

In linea di principio il giudice amministrativo deve garantite i diversi livelli di governo quando vengono in rilievo lesioni dirette delle rispettive prerogative, ossia della sfera di autonomia istituzionale che, nello Stato pluricentrico, viene specificamente riconosciuto dall’ordinamento a ciascun ente ed a ciascun livello.
In definitiva sussiste un preciso interesse giuridicamente tutelato delle Amministrazioni statali ricorrenti alla sospensione di un provvedimento che lede direttamente una prerogativa esclusivamente spettanti alle Amministrazioni statali in base a inequivocabili norme di legge. Conclusivamente deve dunque disporsi la sospensione del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 56 c.p.a.

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